Bloccata anche la seconda richiesta di abbattimento

“La diversa tempistica con la quale si può procedere alla captivazione e la necessità di garantire la sicurezza degli operatori, indicate dal provvedimento impugnato quali ragioni che giustificano l’abbattimento come unica misura praticabile, non appaiono sufficienti a sostenere, in termini di necessità, idoneità e proporzionalità, la scelta definitiva dell’abbattimento”, la cui esecuzione sarebbe evidentemente “irrimediabile”. Con questa motivazione il TRGA di Trento, accogliendo il ricorso presentato da Enpa, Lav, Leidaa e Oipa – ha sospeso anche la seconda ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma Fugatti per l’abbattimento dell’orsa Kj1. “Salva l’adozione delle misure alternative all’abbattimento e di tutte le altre misure destinate ad assicurare la tutela della pubblica incolumità”, fino alla trattazione in sede collegiale il 5 settembre. Scrive infatti la presidente del TRGA, Alessandra Farina: “Resta in ogni caso demandata all’autorità provinciale l’adozione delle misure più adeguate al fine di assicurare – escluso il censurato abbattimento, in quanto, come già rilevato, soluzione irreversibile – l’eventuale captivazione dell’esemplare identificato come KJ1 ovvero la predisposizione di tutte le cautele per assicurare il costante monitoraggio del territorio e le puntuali segnalazioni alla popolazione che frequenta le zone interessate del pericolo esistente e dei comportamenti da seguire, non ultima l’interdizione all’accesso in determinate aree”. Concludono le associazioni: “Non soltanto il Tribunale amministrativo ha accolto la nostra istanza di sospensiva, ricordando che esistono anche radiomarcaggio e captivazione, ma ha puntualmente elencato le misure alternative che la Provincia dovrebbe adottare per garantire l’incolumità di residenti e turisti: su adeguate segnalazioni e interdizione delle aree a rischio sulle quali le associazioni animaliste insistono da tempo”.

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