Gli animali da compagnia trasportati in stiva in aereo non sono esclusi dalla nozione “bagagli” e, di conseguenza, il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per questi ultimi. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell’Ue pronunciandosi sul ricorso di una passeggera cui era stato smarrito il cane trasportato in stiva. Il 22 ottobre 2019 la passeggera viaggiava con sua madre e un cane femmina su un volo da Buenos Aires a Barcellona operato da Iberia. A causa delle sue dimensioni e del suo peso, il cane doveva viaggiare nella stiva, in un trasportino. Al check-in la passeggera non ha effettuato per i bagagli una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione. Durante il trasporto verso l’aereo il cane è fuggito e non è stato possibile recuperarlo. La passeggera ha chiesto un risarcimento di 5 mila euro per il danno morale subito a causa della perdita del suo cane. Iberia ha riconosciuto la propria responsabilità e il diritto al risarcimento, ma entro il limite previsto per i bagagli consegnati. Il giudice spagnolo che esaminava la domanda di risarcimento ha adito la Corte di giustizia affinché stabilisca se la nozione di “bagagli”, ai sensi della Convenzione di Montreal, escluda gli animali da compagnia che viaggiano con i passeggeri. La Corte risponde che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di “bagagli”. Sebbene il significato comune del termine “bagagli” rinvii a oggetti, per la Corte ciò non consente di concludere che gli animali da compagnia non rientrino in tale nozione. Secondo la Convenzione di Montreal, oltre alle merci, gli aeromobili effettuano il trasporto internazionale di passeggeri e bagagli. La nozione di “persone” ricomprende quella di “passeggeri”, cosicché un animale da compagnia non può essere assimilato a un “passeggero”. Di conseguenza, ai fini di un’operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di “bagagli” e il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per questi ultimi. La Corte ricorda che, in mancanza di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, il limite di responsabilità del vettore aereo per la perdita di bagagli copre sia il danno morale sia il danno materiale. Se un passeggero ritiene che tale limite sia troppo basso, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione gli consente di fissare un importo più elevato, fatto salvo l’accordo del vettore aereo e dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. Il fatto che la tutela del benessere degli animali costituisca un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione non impedisce che essi possano essere trasportati come “bagagli” e che siano considerati tali ai fini della responsabilità derivante dalla loro perdita, a condizione che le loro esigenze di benessere siano pienamente prese in considerazione durante il loro trasporto, si legge in una nota della Corte.
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