A novembre 2020 due cacciatori (padre e figlio) di Acquaviva Platani (Caltanissetta) erano stati sorpresi dalle Guardie venatorie del WWF a caccia di conigli, con una muta di 9 cani tutti senza microchip e non in regola con l’anagrafe canina. Al controllo i due esibirono il carniere costituito da due esemplari appena uccisi. Poiché il mese precedente il TAR – accogliendo il ricorso di WWF ed altre Associazioni ambientaliste – aveva sospeso il Calendario venatorio nella parte in cui autorizzava proprio la caccia al coniglio selvatico, per i due scattò immediatamente la denuncia per “abbattimento di mammiferi nei cui confronti la caccia non è consentita”: le Guardie WWF deferirono all’Autorità giudiziaria i due cacciatori ed i Carabinieri di Mussomeli (CL) – intervenuti in supporto agli agenti WWF – sequestrarono le loro armi. Ora il Tribunale di Caltanissetta ha condannato i due cacciatori ad un’ammenda di 1200 euro ciascuno, oltre al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile – l’Associazione Wwf Sicilia Centrale – che dovrà anche essere risarcita per il danno morale cagionato dall’illecita uccisione di fauna selvatica. Lo spiega lo stesso Wwf, in un comunicato. “Il giudice ha riconosciuto la responsabilità dei due cacciatori in quanto il divieto di caccia al coniglio era stato ampiamente divulgato dagli organi di informazione e riportato sui siti web specializzati – commenta l’avv. Salvatore Patrì, legale del WWF – oltre ad essere ufficialmente pubblicato sul portale dell’Assessorato all’agricoltura. Il Tribunale, in particolare, non ha riconosciuto la discriminante della “buona fede” invocata dagli imputati perché, essendo cacciatori, non potevano ignorare l’esistenza dei provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi che avevano sospeso la caccia al coniglio. E’ stato dunque riconosciuto il principio, già confermato dalla Corte di Cassazione, del “dovere di informazione” a cui il cacciatore è tenuto in quanto esercita un’attività normativamente disciplinata e condizionata dal rilascio di un’autorizzazione e non può, pertanto, invocare l’ignoranza scusabile della norma penale”.
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